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Art. 499

Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [Codice civile 498] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [Codice civile 493; Codice di procedura civile 747]. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [Codice civile 2745] o a ipoteca [Codice civile 2808], i privilegi non si estinguono [Codice civile 495], e le ipoteche non possono essere cancellate [Codice civile 2882] sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [Codice civile 2885].

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione [Codice civile 501, 508]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [Codice civile 2741].

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

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