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Capo V – Dell’accettazione dell’eredità

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 470

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [Codice civile 474] o col beneficio d’inventario [Codice civile 459, 484, 2648, 2685].

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

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Art. 471

Eredità devolute a minori o interdetti

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti [Codice civile 2, 320, 414], se non col beneficio d’inventario [Codice civile 484], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 [Codice civile 489].

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Art. 472

Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

I minori emancipati [Codice civile 390] e gli inabilitati [Codice civile 415] non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario [Codice civile 489], osservate le disposizioni dell’articolo 394.

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Art. 473

Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche [Codice civile 600, 782] o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

Il presente articolo non si applica alle società [Codice civile 13, 2247].

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Art. 474

Modi di accettazione

L’accettazione può essere espressa [Codice civile 475] o tacita [Codice civile 470, 476].

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Art. 475

Accettazione espressa

L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [Codice civile 2699] o in una scrittura privata [Codice civile 2702], il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [Codice civile 2648].

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione [Codice civile 1353] o a termine [Codice civile 520, 1184].

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità [Codice civile 1326, 1419].

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Art. 476

Accettazione tacita

L’accettazione è tacita [Codice civile 474] quando il chiamato all’eredità compie un atto [Codice civile 2648] che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [Codice civile 460, 477, 485, 487, 527].

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Art. 477

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione [Codice civile 769], la vendita [Codice civile 765, 1470, 1542] o la cessione [Codice civile 1260], che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità [Codice civile 476].

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Art. 478

Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [Codice civile 459, 519].

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Art. 479

Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta [Codice civile 468].

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Art. 480

Prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni [Codice civile 485, 487, 525, 2946].

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione [Codice civile 456] e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [Codice civile 633, 1353]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori [Codice civile 674], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

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Art. 481

Fissazione di un termine per l’accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità [Codice civile 519]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [Codice civile 650, 702, 1399, 2964; Codice di procedura civile 749].

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Art. 482

Impugnazione per violenza o dolo

L’accettazione dell’eredità si può impugnare [Codice civile 624] quando è effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 1324, 1427, 1439].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [Codice civile 526, 1442].

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Art. 483

Impugnazione per errore

L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore [Codice civile 526, 1324, 1428].

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati [Codice civile 649] scritti in esso oltre il valore dell’eredità [Codice civile 662, 663], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [Codice civile 536]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede [Codice civile 2697].

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Sezione II – Del beneficio d’inventario

Art. 484

Accettazione col beneficio d’inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario [Codice civile 470, 564, 1203, n. 4, 2830] si fa mediante dichiarazione [Codice civile 703, 1350, n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 456], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [Codice civile 557, 2941, n. 5].

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 2648].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 769].

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto [Codice civile 511].

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Art. 485

Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione [Codice civile 456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [Codice di procedura civile 749].

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice [Codice civile 476, 564, 2964].

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta [Codice civile 470] o rinunzia [Codice civile 519] all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [Codice civile 459, 480, 487].

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Art. 486

Poteri

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario [Codice civile 485] e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio [Codice civile 529; Codice di procedura civile 78, 780].

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Art. 487

Chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario [Codice civile 484], fino a che il diritto di accettare non è prescritto [Codice civile 480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [Codice civile 476, 2964].

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

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Art. 488

Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice [Codice civile 459, 2964].

L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione [Codice di procedura civile 749].

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Art. 489

Incapaci

I minori [Codice civile 2], gli interdetti [Codice civile 414] e gli inabilitati [Codice civile 415] non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario [Codice civile 471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione [Codice civile 431], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione [Codice civile 2964].

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Art. 490

Effetti del beneficio d’inventario

L’effetto del beneficio d’inventario [Codice civile 505] consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede [Codice civile 2941, n. 5].

Conseguentemente:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [Codice civile 448];

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [Codice civile 586];

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente [Codice civile 512], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

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Art. 491

Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [Codice civile 496, 531, 1176].

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Art. 492

Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili [Codice civile 812] compresi nell’inventario, per i frutti [Codice civile 820] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [Codice civile 1179; Codice di procedura civile 750].

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Art. 493

Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade dal beneficio d’inventario [Codice civile 509, 564], se aliena o sottopone a pegno [Codice civile 2784] o ipoteca [Codice civile 2808] beni ereditari, o transige [Codice civile 1965, 1966] relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 747, 748].

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario [Codice civile 499].

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Art. 494

Omissioni o infedeltà nell’inventario

Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità [Codice civile 762], o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti [Codice civile 527].

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Art. 495

Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono [Codice civile 498, 2906] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari [Codice civile 649] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità [Codice civile 2741].

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari [Codice civile 756], ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [Codice civile 2946].

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Art. 496

Rendimento del conto

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione [Codice civile 491] ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede [Codice di procedura civile 263, 749].

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Art. 497

Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [Codice civile 1219] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo [Codice di procedura civile 263].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

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Art. 498

Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari [Codice civile 495, 2906], l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari [Codice civile 499].

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito [Codice civile 504, 507, 509, 2964].

L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

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Art. 499

Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [Codice civile 498] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [Codice civile 493; Codice di procedura civile 747]. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [Codice civile 2745] o a ipoteca [Codice civile 2808], i privilegi non si estinguono [Codice civile 495], e le ipoteche non possono essere cancellate [Codice civile 2882] sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [Codice civile 2885].

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione [Codice civile 501, 508]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [Codice civile 2741].

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

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Art. 500

Termine per la liquidazione

L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [Codice di procedura civile 749].

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Art. 501

Reclami

Compiuto lo stato di graduazione [Codice civile 508], il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari [Codice civile 499] di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo [Codice civile 502, 2964].

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Art. 502

Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [Codice civile 501] o passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede [Codice di procedura civile 474].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [Codice civile 1179; Codice di procedura civile 119].

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive [Codice civile 2934] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [Codice civile 2946].

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Art. 503

Liquidazione promossa dall’erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

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Art. 504

Liquidazione nel caso di più eredi

Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario [Codice civile 510], ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [Codice civile 498]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

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Art. 505

Decadenza dal beneficio

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’articolo 500, decade dal beneficio d’inventario [Codice civile 490, 509, 564, 2964].

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’articolo 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’articolo 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari [Codice civile 509].

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Art. 506

Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’articolo 499.

I crediti a termine diventano esigibili [Codice civile 1185, 1186]. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale [Codice civile 2747, 2808] su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’articolo 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari [Codice civile 1282]. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

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Art. 507

Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [Codice civile 498], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [Codice civile 1977, 2964].

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; [Codice civile 43] deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52, 53], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascriverla [Codice civile 508] presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari [Codice civile 2643, n. 5] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [Codice civile 815, 2685].

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio [Codice civile 2648], gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [Codice civile 2644, 2649].

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

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Art. 508

Nomina del curatore

Trascritta la dichiarazione di rilascio [Codice civile 507], il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52, 53].

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione [Codice civile 499, 501], spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’articolo 502.

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Art. 509

Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [Codice civile 498], l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario [Codice civile 493, 505, 2964], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale (1) del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari [Codice civile 505], sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52, 53], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [Codice civile 2643, n. 5] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [Codice civile 815, 2649, 2687].

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

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Art. 510

Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L’accettazione con beneficio d’inventario [Codice civile 484] fatta da uno dei chiamati [Codice civile 504] giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

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 Art. 511

Spese

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario [Codice civile 484] sono a carico dell’eredità [Codice civile 461, 712].

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