Art. 504
Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario [Codice civile 510], ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [Codice civile 498]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
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