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Art. 495

Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono [Codice civile 498, 2906] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari [Codice civile 649] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità [Codice civile 2741].

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari [Codice civile 756], ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [Codice civile 2946].

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