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Art. 470

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [Codice civile 474] o col beneficio d’inventario [Codice civile 459, 484, 2648, 2685].

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

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