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Art. 471

Eredità devolute a minori o interdetti

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti [Codice civile 2, 320, 414], se non col beneficio d’inventario [Codice civile 484], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 [Codice civile 489].

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