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Art. 473

Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche [Codice civile 600, 782] o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

Il presente articolo non si applica alle società [Codice civile 13, 2247].

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