Art. 486
Poteri
Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario [Codice civile 485] e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.
Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio [Codice civile 529; Codice di procedura civile 78, 780].
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