x

x

Art. 487

Chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario [Codice civile 484], fino a che il diritto di accettare non è prescritto [Codice civile 480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [Codice civile 476, 2964].

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.