Art. 485
Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione [Codice civile 456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [Codice di procedura civile 749].
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice [Codice civile 476, 564, 2964].
Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta [Codice civile 470] o rinunzia [Codice civile 519] all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [Codice civile 459, 480, 487].