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Art. 484

Accettazione col beneficio d’inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario [Codice civile 470, 564, 1203, n. 4, 2830] si fa mediante dichiarazione [Codice civile 703, 1350, n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 456], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [Codice civile 557, 2941, n. 5].

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 2648].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 769].

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto [Codice civile 511].

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