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Art. 493

Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade dal beneficio d’inventario [Codice civile 509, 564], se aliena o sottopone a pegno [Codice civile 2784] o ipoteca [Codice civile 2808] beni ereditari, o transige [Codice civile 1965, 1966] relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 747, 748].

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario [Codice civile 499].

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