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Art. 492

Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili [Codice civile 812] compresi nell’inventario, per i frutti [Codice civile 820] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [Codice civile 1179; Codice di procedura civile 750].

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