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Art. 501

Reclami

Compiuto lo stato di graduazione [Codice civile 508], il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari [Codice civile 499] di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo [Codice civile 502, 2964].

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