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Art. 502

Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [Codice civile 501] o passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede [Codice di procedura civile 474].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [Codice civile 1179; Codice di procedura civile 119].

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive [Codice civile 2934] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [Codice civile 2946].

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