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Art. 481

Fissazione di un termine per l’accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità [Codice civile 519]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [Codice civile 650, 702, 1399, 2964; Codice di procedura civile 749].

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