Art. 482
Impugnazione per violenza o dolo
L’accettazione dell’eredità si può impugnare [Codice civile 624] quando è effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 1324, 1427, 1439].
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [Codice civile 526, 1442].
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