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Art. 482

Impugnazione per violenza o dolo

L’accettazione dell’eredità si può impugnare [Codice civile 624] quando è effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 1324, 1427, 1439].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [Codice civile 526, 1442].

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