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Art. 480

Prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni [Codice civile 485, 487, 525, 2946].

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione [Codice civile 456] e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [Codice civile 633, 1353]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori [Codice civile 674], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

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