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Art. 506

Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’articolo 499.

I crediti a termine diventano esigibili [Codice civile 1185, 1186]. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale [Codice civile 2747, 2808] su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’articolo 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari [Codice civile 1282]. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

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