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Art. 507

Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [Codice civile 498], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [Codice civile 1977, 2964].

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; [Codice civile 43] deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52, 53], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascriverla [Codice civile 508] presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari [Codice civile 2643, n. 5] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [Codice civile 815, 2685].

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio [Codice civile 2648], gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [Codice civile 2644, 2649].

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

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