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Art. 509

Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [Codice civile 498], l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario [Codice civile 493, 505, 2964], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale (1) del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari [Codice civile 505], sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52, 53], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [Codice civile 2643, n. 5] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [Codice civile 815, 2649, 2687].

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

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