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Art. 497

Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [Codice civile 1219] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo [Codice di procedura civile 263].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

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