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Art. 490

Effetti del beneficio d’inventario

L’effetto del beneficio d’inventario [Codice civile 505] consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede [Codice civile 2941, n. 5].

Conseguentemente:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [Codice civile 448];

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [Codice civile 586];

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente [Codice civile 512], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

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