Art. 475
Accettazione espressa
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [Codice civile 2699] o in una scrittura privata [Codice civile 2702], il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [Codice civile 2648].
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione [Codice civile 1353] o a termine [Codice civile 520, 1184].
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità [Codice civile 1326, 1419].
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