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Art. 476

Accettazione tacita

L’accettazione è tacita [Codice civile 474] quando il chiamato all’eredità compie un atto [Codice civile 2648] che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [Codice civile 460, 477, 485, 487, 527].

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