Art. 476
Accettazione tacita
L’accettazione è tacita [Codice civile 474] quando il chiamato all’eredità compie un atto [Codice civile 2648] che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [Codice civile 460, 477, 485, 487, 527].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.