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Art. 477

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione [Codice civile 769], la vendita [Codice civile 765, 1470, 1542] o la cessione [Codice civile 1260], che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità [Codice civile 476].

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