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Art. 2325

Responsabilità

Nella società per azioni [Codice civile 2454, 2498] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio [Codice civile 2331, 2362, 2472, 2518, 2546].

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.

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