Art. 2326
Denominazione sociale
La denominazione sociale [Codice civile 2328, n. 2], in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni [Codice civile 2292, 2314, 2414, n. 1, 2453, 2463, 2515, 2567].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.