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Art. 2333

Programma e sottoscrizione delle azioni

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione [Codice civile 2339, n. 3] sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo [Codice civile 2328] e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili [Codice civile 2335, n. 3, 2340, 2341] e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate [Codice civile 2703] dei promotori, prima di essere reso pubblico [Codice civile 2336], deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico [Codice civile 2699] o da scrittura privata autenticata [Codice civile 1350, n. 13, 2703]. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

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