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Art. 2335

Assemblea dei sottoscrittori

L’assemblea dei sottoscrittori [Codice civile 2334, 2339]:

1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società [Codice civile 2329];

2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo [Codice civile 2328] e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori [Codice civile 2328, n. 8, 2333, 2340, 2341];

4) nomina gli amministratori [Codice civile 2383] ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza [Codice civile 2380-bis, 2397] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte [Codice civile 2351], e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

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