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Art. 2348

Categorie di azioni

Le azioni devono essere di uguale valore [Codice civile 2463, 2468] e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto [Codice civile 2328, n. 8, 2351] o con successive modificazioni di questo [Codice civile 2346, 2350, 2351, 2365, 2369, 2376, 2436] , categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

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