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Art. 2356

Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate [Codice civile 2023, 2354, n. 4] sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti [Codice civile 1838, 2344], per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento [Codice civile 1534, 2355, 2355-bis] nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa [Codice civile 2472].

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