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Art. 2364

Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria [Codice civile 2368]:

1) approva il bilancio [Codice civile 20, 2423, 2433];

2) nomina e revoca gli amministratori [Codice civile 2350, 2383]; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale [Codice civile 2398, 2400] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori [Codice civile 2389] e dei sindaci [Codice civile 2402], se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti [Codice civile 2393, 2393-bis, 2407, 2408, 2434];

6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata [Codice civile 2367, 2386, 2401, 2409, 2446, 2447, 2485, 2486] almeno una volta l’anno [Codice civile 20, 2217, 2426, 2472], entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

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