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Art. 2373

Conflitto d’interessi

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi [Codice civile 1395], un interesse in conflitto con quello della società [Codice civile 2351, 2368] è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità [Codice civile 21, 2393, 2393-bis, 2459]. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

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