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Art. 2376

Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di azioni [Codice civile 2348, 2460] o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea [Codice civile 2415], che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie [Codice civile 2368, 2369].

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.

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