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Art. 2380-bis

Amministrazione della società

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci [Codice civile 2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455, 2457, 2475, 2542].

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione [Codice civile 2388, 2405, 2421, n. 4].

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori [Codice civile 2328, n. 9], ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea [Codice civile 2364, 2364-bis].

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