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Art. 2383

Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo [Codice civile 2335, n. 4], e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 [Codice civile 2364, n. 2, 2409].

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [Codice civile 2385], e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [Codice civile 2386, 2456; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 213].

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina [Codice civile 2457] gli amministratori devono chiederne [Codice civile 2194] l’iscrizione nel registro delle imprese [Codice civile 2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza [Codice civile 2626], nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

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