x

x

Art. 2433

Distribuzione degli utili ai soci

La deliberazione sulla distribuzione degli utili [Codice civile 2262, 2328, n. 7, 2350, 2428] è adottata dall’assemblea che approva il bilancio [Codice civile 2364, n. 1] ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato [Codice civile 2303, 2621, n. 2].

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente [Codice civile 2413, 2446].

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti [Codice civile 2321].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.