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Art. 2445

Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale [Codice civile 2357] sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti [Codice civile 2344], sia mediante rimborso del capitale ai soci [Codice civile 2357], nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [Codice civile 2964] nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione [Codice civile 2188].

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione [Codice civile 1179, 2306, 2503; Codice di procedura civile 119].

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