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Art. 193

Separazione giudiziale dei beni

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione [Codice civile 414] di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro [Codice civile 143, 148].

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo [Codice civile 215], salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali.

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