Art. 193
Separazione giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione [Codice civile 414] di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro [Codice civile 143, 148].
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo [Codice civile 215], salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali.