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Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 159

Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

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Art. 160

Diritti inderogabili

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio [Codice civile 143, 144, 145, 146, 147, 148].

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Art. 161

Riferimento generico a leggi o agli usi

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi [preleggi 19], ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

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Art. 162

Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico [Codice civile 1350, 2699] sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione [Codice civile 215] può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio [Codice civile 107].

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

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Art. 163

Modifica delle convenzioni

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico [Codice civile 2699] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del giudice. L’omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio.

L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

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Art. 164

Simulazione delle convenzioni matrimoniali

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [Codice civile 1414, 1417].

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

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Art. 165

Capacità del minore

Il minore ammesso a contrarre matrimonio [Codice civile 84] è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali [Codice civile 162], le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90.

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Art. 166

Capacità dell’inabilitato

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato [Codice civile 415, 774] o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [Codice civile 417], è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

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Art. 166-bis

Divieto di costituzione di dote

È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

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Sezione II – Del fondo patrimoniale

Art. 167

Costituzione del fondo patrimoniale

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [Codice civile 2699] , o un terzo, anche per testamento [Codice civile 587, 601] , possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [Codice civile 2021] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

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Art. 168

Impiego ed amministrazione del fondo

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale [Codice civile 180, 1100].

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Art. 169

Alienazione dei beni del fondo

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 32], con provvedimento emesso in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], nei soli casi di necessità od utilità evidente.

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Art. 170

Esecuzione sui beni e sui frutti

L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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Art. 171

Cessazione del fondo

La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento [Codice civile 117] o dello scioglimento [Codice civile 149] o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [Codice civile 191, 1111].

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Art. 172

Riduzione

[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo [Codice civile 168], è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni [Codice civile 553, 555].]

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Art. 173

Amministrazione

[L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà [Codice civile 167, 168, 174].

Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario [Codice civile 1001; Codice di procedura civile 24].]

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Art. 174

Sostituzione del coniuge amministratore

[Qualora il coniuge a cui spetta l’amministrazione [Codice civile 173] non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l’interesse della famiglia [Codice civile 167], il tribunale può affidare l’amministrazione all’altro coniuge [Codice civile 214] o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]

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Art. 175

Cessazione del vincolo

[Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio [Codice civile 149], se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età [Codice civile 2].

In caso diverso il vincolo [Codice civile 167] dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota legittima, l’autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima [Codice civile 176, 536, 537].]

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Art. 176

Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

[Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite [Codice civile 175].

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell’articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato [Codice civile 390], l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria [Codice di procedura civile 24].]

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Sezione III – Della comunione legale

Art. 177

Oggetto della comunione

Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

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Art. 178

 Beni destinati all’esercizio di impresa

I beni destinati all’esercizio dell’impresa [Codice civile 2082 ] di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa [Codice civile 191].

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Art. 179

Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge [Codice civile 185, 217]:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno [Codice civile 2043] nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

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Art. 180

Amministrazione dei beni della comunione

L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi [Codice civile 181, 210].

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Art. 181

Rifiuto di consenso

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] per ottenere l’autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell’atto è necessaria nell’interesse della famiglia o dell’azienda che a norma della lettera d) dell’articolo 177 fa parte della comunione.

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Art. 182

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico [Codice civile 2699] o da scrittura privata autenticata [Codice civile 2703], può compiere, previa autorizzazione del giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa.

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Art. 183

Esclusione dall’amministrazione

Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.

Il coniuge privato dell’amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto [Codice civile 414] e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

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Art. 184

Atti compiuti senza il necessario consenso

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge [Codice civile 180] e da questo non convalidati [Codice civile 1444] sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.

L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto [Codice civile 2935] e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione [Codice civile 2643]. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.

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Art. 185

Amministrazione dei beni personali del coniuge

All’amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale [Codice civile 167, 168, 169, 170, 171] si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 217.

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Art. 186

Obblighi gravanti sui beni della comunione

I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;

b) di tutti i carichi dell’amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

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Art. 187

Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

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Art. 188

Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

I beni della comunione [Codice civile 177], salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

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Art. 189

Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

I beni della comunione [Codice civile 177], fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio [Codice civile 187], possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione [Codice civile 192].

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Art. 190

Responsabilità sussidiaria dei beni personali

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

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Art. 191

Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi (2), per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale [Codice civile 150, 151], per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.

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Art. 192

Rimborsi e restituzioni

Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

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Art. 193

Separazione giudiziale dei beni

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione [Codice civile 414] di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro [Codice civile 143, 148].

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo [Codice civile 215], salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali.

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Art. 194

Divisione dei beni della comunione

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

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Art. 195

Prelevamento dei beni mobili

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

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Art. 196

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all’altro coniuge.

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Art. 197

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

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Art. 198

Frutti della dote. Alimenti alla vedova

[I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita [Codice civile 193], dal giorno dello scioglimento del matrimonio [Codice civile 149, 184].

La moglie, tuttavia, per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall’eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.

Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti [Codice civile 433, n. 1] per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ogni caso l’eredità del marito deve fornire, durante un anno, l’abitazione [Codice civile 1022] alla moglie, che non sia separata per propria colpa [Codice civile 156].]

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Art. 199

Divisione dei frutti

[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili [Codice civile 184, 820], si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell’altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell’ultimo anno o nell’ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all’anno [Codice civile 984].

L’anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.]

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Art. 200

Locazioni

[Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall’usufruttuario [Codice civile 221, 999].]

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Art. 201

Spese e miglioramenti

[Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali [Codice civile 985, 1004, 1013].]

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Art. 202

Casi di separazione

[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie [Codice civile 205, 225] o che i frutti della dote [Codice civile 2908] siano distratti dalla loro destinazione [Codice civile 186]. È inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito [Codice civile 206, 392].

Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi [Codice civile 156], l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote [Codice civile 2653, n. 4].

La separazione stragiudiziale è nulla [Codice civile 226].]

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Art. 203

Inefficacia della separazione

[La separazione della dote ordinata dall’autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato [Codice civile 2964], mediante atto pubblico [Codice civile 1350, n. 13, 2699] col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.]

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Art. 204

Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione

[La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda [Codice civile 2653, n. 4].

Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito [Codice civile 1196].]

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Art. 205

Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione

[I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote [Codice civile 184, 202, 2900].]

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Art. 206

Azioni concesse ai creditori del marito

[I creditori del marito possono impugnare con l’azione revocatoria [Codice civile 209, 2901], quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio [Codice di procedura civile 105, 267] per opporsi alla domanda di separazione.]

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Art. 207

Obblighi della moglie

[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.]

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Art. 208

Diritti della moglie

[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione [Codice civile 184].

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l’autorizzazione giudiziale [Codice civile 187, 190].

Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell’articolo 187, il tribunale può autorizzare l’alienazione anche se il marito non consente.]

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Art. 209

Cessazione degli effetti della separazione

[Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito [Codice di procedura civile 735]. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico [Codice civile 1350, n. 13, 2699], e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote[Codice civile 206, 2901].]

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Sezione IV – Della comunione convenzionale

Art. 210

Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

I coniugi possono, mediante convenzione [Codice civile 2647] stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni [Codice civile 177] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

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Art. 211

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

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Art. 212

Amministrazione e godimento dei beni parafernali

[La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali [Codice civile 146].

Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore [Codice civile 1710].

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio [Codice civile 149], sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati [Codice civile 329].]

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Art. 213

Obbligazioni del marito

[Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario [Codice civile 1001].]

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Art. 214

Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito [Codice civile 174].]

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Sezione V – Del regime di separazione dei beni

Art. 215

Separazione dei beni

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

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Art. 216

 Fonti del regolamento della comunione

[Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione [Codice civile 227]; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale [Codice civile 1100, 2685].

In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.]

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Art. 217

Amministrazione e godimento dei beni

Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo [Codice civile 179, 185].

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato [Codice civile 1703].

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio [Codice civile 149], sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

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Art. 218

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge

Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario [Codice civile 1001].

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Art. 219

Prova della proprietà dei beni

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene [Codice civile 179, 2697].

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

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Art. 220

Amministrazione della comunione

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima [Codice civile 184]; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione [Codice civile 222, 226].]

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Art. 221

Locazioni

[Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie [Codice civile 200], il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario [Codice civile 999].]

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Art. 222

Amministrazione affidata alla moglie

[In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l’amministrazione di questi beni [Codice civile 185, 220] e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.]

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Art. 223

Obblighi gravanti sui beni della comunione

[I beni della comunione rispondono [Codice civile 224] di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto, di tutti i carichi dall’amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia [Codice civile 145, 148] e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall’uno o dall’altro coniuge [Codice civile 156, 198, 219, 433, n. 1].]

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Art. 224

Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie

[I beni della comunione rispondono [Codice civile 223] anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell’articolo precedente.

Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.]

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Art. 225

Scioglimento della comunione

[La comunione si scioglie [Codice civile 227] per la morte o per la dichiarazione di assenza [Codice civile 49] di uno dei coniugi, per la separazione personale [Codice civile 150] e per la separazione giudiziale dei beni [Codice civile 202, 226, 2653, n. 4].]

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Art. 226

Separazione giudiziale dei beni

[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione [Codice civile 415] del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie [Codice civile 2900] o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia [Codice civile 202, 1418].

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

La separazione stragiudiziale è nulla [Codice civile 202, 1418].]

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Art. 227

Divisione dei beni della comunione

[Avvenuto lo scioglimento della comunione [Codice civile 225], l’attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione [Codice civile 216, 219].

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell’inventario [Codice civile 288], uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità [Codice civile 519] o per l’accettazione delle medesime col beneficio dell’inventario e sotto le sanzioni ivi previste [Codice civile 484].]

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Art. 228

Prelevamento di beni mobili

[Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d’inventario [Codice civile 484, 519], hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione [Codice civile 217, 227, 229, 230].

Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica [Codice civile 2703] dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione [Codice civile 217, 230].

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.]

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Art. 229

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

[Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito [Codice civile 230].]

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Art. 230

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

[Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa [Codice civile 2704]. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.]

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Sezione VI – Dell’impresa familiare

Art. 230-bis

Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [Codice civile 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [Codice civile 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

In caso di divisione ereditaria [Codice civile 713] o di trasferimento dell’azienda [Codice civile 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

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Art. 230-ter

Diritti del convivente

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

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