Art. 206
Azioni concesse ai creditori del marito
[I creditori del marito possono impugnare con l’azione revocatoria [Codice civile 209, 2901], quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio [Codice di procedura civile 105, 267] per opporsi alla domanda di separazione.]
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