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Art. 184

Atti compiuti senza il necessario consenso

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge [Codice civile 180] e da questo non convalidati [Codice civile 1444] sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.

L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto [Codice civile 2935] e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione [Codice civile 2643]. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.

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