Art. 183
Esclusione dall’amministrazione
Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.
Il coniuge privato dell’amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto [Codice civile 414] e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.
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