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Art. 182

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico [Codice civile 2699] o da scrittura privata autenticata [Codice civile 2703], può compiere, previa autorizzazione del giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa.

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