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Art. 225

Scioglimento della comunione

[La comunione si scioglie [Codice civile 227] per la morte o per la dichiarazione di assenza [Codice civile 49] di uno dei coniugi, per la separazione personale [Codice civile 150] e per la separazione giudiziale dei beni [Codice civile 202, 226, 2653, n. 4].]

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