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Art. 226

Separazione giudiziale dei beni

[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione [Codice civile 415] del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie [Codice civile 2900] o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia [Codice civile 202, 1418].

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

La separazione stragiudiziale è nulla [Codice civile 202, 1418].]

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