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Art. 227

Divisione dei beni della comunione

[Avvenuto lo scioglimento della comunione [Codice civile 225], l’attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione [Codice civile 216, 219].

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell’inventario [Codice civile 288], uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità [Codice civile 519] o per l’accettazione delle medesime col beneficio dell’inventario e sotto le sanzioni ivi previste [Codice civile 484].]

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