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Art. 228

Prelevamento di beni mobili

[Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d’inventario [Codice civile 484, 519], hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione [Codice civile 217, 227, 229, 230].

Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica [Codice civile 2703] dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione [Codice civile 217, 230].

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.]

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