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Art. 220

Amministrazione della comunione

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima [Codice civile 184]; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione [Codice civile 222, 226].]

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